Guida per l'accesso ai documenti

L’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni rimane invariato. Il Dlgs n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del Dlgs. n. 97/2016 hanno previsto e disciplinato l’Accesso civico semplice e l’Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016. L’accesso civico prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta è gratuita e non deve essere motivata. L’accesso civico generalizzato prevede invece il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare puntualmente i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta. La materia è disciplinata nelle Linee Guida ANAC FOIA Delibera 1309/2016.

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